AccordoParte XIII

Art. 40

Entrata in vigore

In vigore dal 27 gen 1999
Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o ente che ratifica l'Accordo o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo