Accordo›Parte XIII
Art. 38
Ratifica
In vigore dal 27 gen 1999
Ratifica
Il presente Accordo è soggetto alla ratifica degli Stati e degli altri enti di cui all'articolo primo paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-38