Art. 38 · Ratifica
AccordoParte XIII

Art. 38

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Ratifica

In vigore dal 27 gen 1999
Ratifica Il presente Accordo è soggetto alla ratifica degli Stati e degli altri enti di cui all'articolo primo paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-38