Accordo›Parte I
Art. 3
Applicazione
In vigore dal 27 gen 1999
Applicazione
1. Salvo disposizione contraria, il presente Accordo si applica alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori in zone che non dipendono dalla giurisdizione nazionale; tuttavia gli si applicano anche alla conservazione ed alla gestione di questi stocks nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, fatti salvi i vari regimi giuridici applicabili ai sensi della Convenzione nelle zone dipendenti dalla giurisdizione nazionale e nelle zone al di là della giurisdizione nazionale.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e della gestione, della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori in zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, lo Stato costiero applica mutatis mutandis i principi generali enunciati all'.
3. Gli Stati tengono debitamente conto della capacità degli Stati in via di sviluppo di applicare gli nelle zone che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale, e dei loro bisogni di assistenza come previsto nel presente Accordo. A questo fine, la parte VII si applica mutatis mutandis alle zone che dipendono dalla giurisdizione nazionale.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-a-3