Annesso I›Parte XIII
Art. 2
Principi volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati
In vigore dal 27 gen 1999
Principi volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo
scambio di dati
I seguenti principi generali dovranno essere presi in considerazione per stabilire i parametri per la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati provenienti da operazioni di pesca di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori:
a) Gli Stati vigilano affinché si raccolgano nei pescherecci battenti la loro bandiera, dati inerenti alle attività di pesca corrispondenti alle caratteristiche operative di ciascun metodo di pesca (ad esempio ciascun numero di barche per la pesca alla sciabica, ciascun ancoraggio per la pesca con il palamite e la paranza scorrevole, ciascun banco sfruttato per la pesca con la canna e ciascuna giornata di pesca per la pesca al traino) sufficientemente dettagliate per agevolare una precisa valutazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
b) Gli Stati si accertano che il sistema applicato per verificare l'esattezza dei dati relativi alle peschiere sia appropriato;
c) Gli Stati raccolgono informazioni relative alle peschiere ed altri dati scientifici pertinenti e li presentano tempestivamente e nella forma convenuta all'organizzazione competente o intesa sub-regionale o regionale di gestione delle peschiere qualora esista. In mancanza di tale organizzazione o intesa, gli Stati partecipano ad uno scambio di dati - sia direttamente sia tramite gli altri meccanismi di cooperazione eventualmente da loro stessi stabiliti;
d) Gli Stati convengono, nell'ambito delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o in base ad altre modalità, del tipo di dati da fornire e della loro forma di presentazione, in conformità con il presente annesso ed in considerazione della natura degli stocks e delle modalità di sfruttamento nella regione. Tali organizzazioni o intese dovranno sollecitare gli stati, o gli enti non membri o non partecipanti a fornire dati sulle attività di pesca pertinenti delle navi battenti la loro bandiera;
e) Le organizzazioni o le intese raccolgono i dati e li comunicano tempestivamente e nella forma convenuta a tutti gli Stati interessati secondo le modalità o condizioni che hanno stabilito;
f) Gli esperti scientifici dello Stato di bandiera e dell'organizzazione o intesa di gestione delle peschiere sub- regionali o regionali competenti analizzano i dati, separatamente o di comune accordo a seconda di come convenga.
Storico versioni
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