Annesso I›Parte XIII
Art. 1
Principi generali
In vigore dal 27 gen 1999
ANNESSO I
NORME RICHIESTE PER LA RACCOLTA E LA MESSA IN COMUNE DEI DATI
Articolo primo
Principi generali
1. La raccolta, la compilazione e l'analisi dei dati in tempo opportuno è essenziale per la conservazione e la gestione efficace degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine sono necessari i dati provenienti dalle peschiere di questi stocks situati in alto mare e nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale; tali dati dovrebbero essere raccolti e compilati in modo tale che sia possibile procedere ad un'analisi statistica utile ai fini della conservazione e della gestione delle risorse ittiche. Tali dati incorporano statistiche sulle catture ed il pescato, nonché altre informazioni inerenti alle peschiere come dati esatti sui pescherecci ed altri dati utili per la normalizzazione dello sforzo di pesca. I dati raccolti dovrebbero comportare anche delle informazioni sulle specie non previste e sulle specie affini o dipendenti. Tutti i dati vanno verificati in modo da garantirne l'esattezza. La riservatezza dei dati non aggregati va tutelata. La divulgazione di questi dati è sottoposta alle stesse condizioni di quelle legate alla loro comunicazione.
2. Gli Stati in via di sviluppo ricevono un'assistenza in materia di formazione, nonché finanziaria e tecnica, per sviluppare le loro capacità nel settore della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine. L'assistenza deve essere incentrata sul rafforzamento delle capacità in vista della realizzazione di programmi di raccolta e di verifica dei dati, di programmi di osservazione, di progetti di analisi dei dati e di progetti di ricerca per la valutazione degli stocks.
Dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione più ampia possibile di esperti scientifici e di responsabili della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori provenienti da Stati in via di sviluppo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-1