Annesso I›Parte XIII
Art. 5
Comunicazione di dati
In vigore dal 27 gen 1999
Comunicazione di dati
Ogni stato deve accertarsi che i pescherecci battenti la sua bandiera comunichino alla sua amministrazione nazionale per la pesca e, qualora convenuto all'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, i dati registrati nel libro di bordo concernenti le catture e il pescato, ivi compresi i dati relativi alle operazioni di pesca d'altura, ad intervalli sufficientemente ravvicinati in conformità con la regolamentazione nazionale e gli obblighi regionali e internazionali. Tali dati saranno comunicati, se del caso, via radio, telex, telefax o collegamento satellite, o con altri mezzi.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-5