Annesso I›Parte XIII
Art. 7
Scambio di dati
In vigore dal 27 gen 1999
Scambio di dati
1. I dati raccolti dagli Stati di bandiera devono essere messi a disposizione degli altri Stati di bandiera e degli Stati costieri interessati, tramite le organizzazioni competenti o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali. Tali organizzazioni o intese raccolgono i dati che comunicheranno tempestivamente e nella forma convenuta, a tutti gli Stati interessati, secondo le modalità e condizioni stabilite pur preservando la riservatezza dei dati non aggregati; per quanto possibile si dovranno mettere a punto sistemi di gestione delle banche dati che consentano di accedere agevolmente alle stesse.
2. A livello mondiale la raccolta e la divulgazione dei dati dovrebbe aver luogo tramite l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Qualora non esistano organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, la FAO potrebbe anche incaricarsi della raccolta e della divulgazione di dati a livello sub-regionale o regionale con l'accordo degli Stati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-12-15;498#art-ai-7