AccordoParte XIII

Art. 47

Partecipazione di organizzazioni internazionali

In vigore dal 27 gen 1999
Partecipazione di organizzazioni internazionali 1. Quando un'organizzazione internazionale di cui all'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione non ha competenza per l'insieme delle materie regolate dal presente Accordo, l'annesso IX della Convenzione si applica mutatis mutandis alla partecipazione di tale organizzazione internazionale al presente Accordo; tuttavia non sono applicabili le norme di tale Annesso di seguito elencate: a) , prima fase; e b) , par. 1. 2. Quando un'organizzazione internazionale di cui all'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione ha competenza per l'insieme delle materie regolate dal presente Accordo, le seguenti norme si applicano alla sua partecipazione al presente Accordo: a) Al momento della firma o dell'adesione, detta organizzazione internazionale fa una dichiarazione volta ad indicare: i) che ha competenza per l'insieme delle materie disciplinate dal presente Accordo; ii) che, di conseguenza, i suoi Stati membri non diverranno Stati parti, salvo per quanto riguarda i territori di questi Stati per i quali essa non esercita alcuna responsabilità; e iii) che accetta i diritti e gli obblighi che il presente Accordo impone agli Stati; b) La partecipazione dell'organizzazione internazionale non conferisce in nessun caso qualsivoglia diritto agli Stati membri di tale organizzazione ai sensi del presente Accordo; c) In caso di conflitto tra gli obblighi che incombono ad una organizzazione internazionale ai sensi del presente Accordo e quelli che gli incombono ai sensi dell'accordo istitutivo di tale organizzazione o di ogni altro atto connesso, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente Accordo.
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