LEGGE·n. 722·16 luglio 1974

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Vigente dal 28 gennaio 1975 52 articoli 1 vigenze storicizzate
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Indice

compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione(1)Art. 2Forme di protezione; Significato di "varietà"Art. 3Trattamento nazionaleArt. 4Generi e specie botanici che devono essere protetti; Possibilità di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industrialeArt. 5Diritti protetti; Scopo della protezioneArt. 6Condizioni richieste per la protezioneArt. 7Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoriaArt. 8Durata della protezioneArt. 9Limitazione dell'esercizio dei diritti protettiArt. 10Annullamento e privazione dei diritti protettiArt. 11Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri; Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri.Art. 12Diritto di prioritaArt. 13Denominazione della nuova varietaArt. 14Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazioneArt. 15Organi dell'UnioneArt. 16Composizione del consiglio; VotoArt. 18Presidente e vicepresidente del consiglioArt. 19Riunioni del consiglioArt. 20Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'UnioneArt. 21Compiti del consiglioArt. 22Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglioArt. 23Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superioreArt. 24Funzione di controllo del Governo svizzeroArt. 25Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPIArt. 26FinanzeArt. 27Revisione della convenzioneArt. 28Lingue dell'ufficio e del consiglioArt. 29Accordi particolari per la proiezione delle nuove pianteArt. 30Applicazione della convenzione sul piano nazionale; Accordi particolari per l'impiego in comune di servizi di esameArt. 31Firma e ratifica; Entrata in vigoreArt. 32Adesione; Entrata in vigoreArt. 33Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibiliArt. 34TerritoriArt. 35Limitazione delle condizioni per la qualifica di novitaArt. 36Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercioArt. 37Prescrizione di diritti preesistentiArt. 38Composizione di vertenzeArt. 39RiserveArt. 40Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territoriArt. 41Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione
compilazione atto-addizionaleAtto addizionale
Art. I[Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)] (2)Art. II[Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)]Art. IIIApplicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26 della convenzioneArt. IVClassi dei contributi degli Stati membriArt. VFirma; Ratifica; AdesioneArt. VIEntrata in vigoreArt. VIIRiserve

Richiamato da 4 norme

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