LEGGE·n. 722·16 luglio 1974
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Vigente dal 28 gennaio 1975 52 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione(1)Art. 2Forme di protezione; Significato di "varietà"Art. 3Trattamento nazionaleArt. 4Generi e specie botanici che devono essere protetti; Possibilità di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industrialeArt. 5Diritti protetti; Scopo della protezioneArt. 6Condizioni richieste per la protezioneArt. 7Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoriaArt. 8Durata della protezioneArt. 9Limitazione dell'esercizio dei diritti protettiArt. 10Annullamento e privazione dei diritti protettiArt. 11Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri; Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri.Art. 12Diritto di prioritaArt. 13Denominazione della nuova varietaArt. 14Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazioneArt. 15Organi dell'UnioneArt. 16Composizione del consiglio; VotoArt. 18Presidente e vicepresidente del consiglioArt. 19Riunioni del consiglioArt. 20Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'UnioneArt. 21Compiti del consiglioArt. 22Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglioArt. 23Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superioreArt. 24Funzione di controllo del Governo svizzeroArt. 25Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPIArt. 26FinanzeArt. 27Revisione della convenzioneArt. 28Lingue dell'ufficio e del consiglioArt. 29Accordi particolari per la proiezione delle nuove pianteArt. 30Applicazione della convenzione sul piano nazionale;
Accordi particolari per l'impiego in comune di servizi di esameArt. 31Firma e ratifica; Entrata in vigoreArt. 32Adesione; Entrata in vigoreArt. 33Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibiliArt. 34TerritoriArt. 35Limitazione delle condizioni per la qualifica di novitaArt. 36Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercioArt. 37Prescrizione di diritti preesistentiArt. 38Composizione di vertenzeArt. 39RiserveArt. 40Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territoriArt. 41Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzionecompilazione atto-addizionaleAtto addizionale
Art. I[Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)] (2)Art. II[Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)]Art. IIIApplicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26 della convenzioneArt. IVClassi dei contributi degli Stati membriArt. VFirma; Ratifica; AdesioneArt. VIEntrata in vigoreArt. VIIRiserveRichiamato da 4 norme
Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del Pre…art. 1Regolamento recante estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del …art. 1Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al …art. 1Norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione della del…art. 1