Convenzione

Art. 26

Finanze

In vigore dal 12 feb 1975
(Finanze) Le spese dell'Unione sono coperte mediante: a) i contributi annui degli Stati dell'Unione; b) la rimunerazione di prestazioni di servizi; c) introiti diversi. Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in tre classi: 1ª classe....................... cinque unità 2ª classe......................... tre unità 3ª classe......................... una unità Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionalmente al numero d'unità della classe cui appartiene. Il valore dell'unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unità. Ciascuno Stato dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe. Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-26

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