Convenzione
Art. 23
Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore
In vigore dal 12 feb 1975
(Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore)
L'ufficio dell'Unione è incaricato dello svolgimento dei
compiti affidatigli dal consiglio. Esso è diretto dal segretario generale.
Il segretario generale risponde davanti al consiglio; assicura l'esecuzione delle decisioni del consiglio.
Egli presenta il bilancio di previsione al consiglio per
approvazione e ne assicura l'esecuzione.
Egli rende conto annualmente al consiglio della gestione del
bilancio e presenta al consiglio stesso un rapporto sull'attività e sulla situazione finanziaria dell'Unione.
Il segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione.
Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri
dell'ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.
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