Art. 23 · Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore
Convenzione

Art. 23

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Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore

In vigore dal 12 feb 1975
(Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore) L'ufficio dell'Unione è incaricato dello svolgimento dei compiti affidatigli dal consiglio. Esso è diretto dal segretario generale. Il segretario generale risponde davanti al consiglio; assicura l'esecuzione delle decisioni del consiglio. Egli presenta il bilancio di previsione al consiglio per approvazione e ne assicura l'esecuzione. Egli rende conto annualmente al consiglio della gestione del bilancio e presenta al consiglio stesso un rapporto sull'attività e sulla situazione finanziaria dell'Unione. Il segretario generale e i funzionari superiori sono nominati, su proposta del consiglio, dal Governo della Confederazione svizzera, che stabilisce le condizioni della loro assunzione. Lo statuto e la rimunerazione del personale degli altri quadri dell'ufficio dell'Unione sono stabiliti nel regolamento amministrativo e finanziario.
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