Convenzione
Art. 18
Presidente e vicepresidente del consiglio
In vigore dal 12 feb 1975
(Presidente e vicepresidente del consiglio)
Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un primo vicepresidente. Esso può eleggere altri vicepresidenti. Il primo vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.
La durata del mandato presidenziale è di tre anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-18