Art. 18 · Presidente e vicepresidente del consiglio
Convenzione

Art. 18

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Presidente e vicepresidente del consiglio

In vigore dal 12 feb 1975
(Presidente e vicepresidente del consiglio) Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un primo vicepresidente. Esso può eleggere altri vicepresidenti. Il primo vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento. La durata del mandato presidenziale è di tre anni.
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