Convenzione

Art. 16

Composizione del consiglio; Voto

In vigore dal 12 feb 1975
(Composizione del consiglio; Voto) Il consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente. Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti. Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo