Art. 16 · Composizione del consiglio; Voto
Convenzione

Art. 16

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Composizione del consiglio; Voto

In vigore dal 12 feb 1975
(Composizione del consiglio; Voto) Il consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente. Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da assistenti o consulenti. Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-16