Convenzione
Art. 16
16 / 47Composizione del consiglio; Voto
In vigore dal 12 feb 1975
(Composizione del consiglio; Voto)
Il consiglio è composto dei rappresentanti degli Stati
dell'Unione. Ciascuno Stato dell'Unione nomina un rappresentante nel consiglio e un supplente.
Rappresentanti o supplenti possono essere accompagnati da
assistenti o consulenti.
Ciascuno Stato dell'Unione dispone di un voto nel consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-16