Convenzione

Art. 19

Riunioni del consiglio

In vigore dal 12 feb 1975
(Riunioni del consiglio) Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente. Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il presidente può riunire il consiglio di propria iniziativa; esso deve però riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo richieda.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-19

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