Convenzione
Art. 13
Denominazione della nuova varieta
In vigore dal 12 feb 1975
(Denominazione della nuova varieta)
Una nuova varietà dev'essere designata mediante una
denominazione.
Questa denominazione deve permettere l'identificazione della
nuova varietà; in particolare, essa non può essere composta da sole cifre.
La denominazione non deve poter indurre in errore o dar adito a
confusioni riguardo alle caratteristiche, al valore o all'identità della nuova varietà o all'identità del costitutore. Essa deve, in particolare, essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designa, in qualsiasi Stato dell'Unione, varietà preesistenti della stessa specie botanica o d'una specie vicina.
Al costitutore o al suo avente causa non è concesso di
depositare come denominazione di una nuova varietà una designazione per la quale egli fruisce, in uno Stato dell'Unione, della protezione accordata ai marchi di fabbrica o di commercio, e che copre prodotti identici o analoghi secondo la legislazione sui marchi, nè una designazione che possa dar adito a confusioni con questo marchio, salvo nel caso in cui egli si obblighi a rinunciare al suo diritto al marchio al momento in cui verrà eseguita la registrazione della denominazione della nuova varietà.
Ciò nonostante, nel caso in cui il costitutore o il suo avente
causa procede al deposito della denominazione, questi non può più, a decorrere dal momento in cui quest'ultima è registrata, far valere diritti al marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suindicati.
La denominazione della nuova varietà è depositata dal
costitutore o dal suo avente causa presso il servizio previsto nell'. Ove risulti che questa denominazione non risponda alle esigenze dei paragrafi precedenti, il servizio nega la registrazione ed esige che il costitutore o il suo avente causa proponga, entro un termine prescritto, un'altra denominazione. La denominazione è registrata simultaneamente alla concessione del titolo di protezione, conformemente alla disposizione dell'.
Una nuova varietà può essere depositata negli Stati
dell'Unione soltanto con la medesima denominazione. Il servizio competente per la concessione del titolo di protezione in ciascuno Stato è tenuto a registrare la denominazione così depositata, a meno che esso accerti che tale denominazione non è adatta nel detto Stato. In questo caso, esso può esigere che il costitutore o il suo avente causa proponga una traduzione della denominazione originaria o un'altra denominazione adatta.
Quando la denominazione di una nuova varietà è depositata
presso il servizio competente di uno Stato dell'Unione, il servizio la comunica all'ufficio dell'Unione, previsto nell', il quale ne informa i servizi degli altri Stati dell'Unione. Gli Stati dell'Unione possono trasmettere, per il tramite del suddetto ufficio, le loro eventuali obiezioni allo Stato che ha fatto la comunicazione.
Il servizio competente di ciascuno Stato dell'Unione notifica ogni registrazione di denominazione di una nuova varietà e ogni diniego di registrazione all'ufficio dell'Unione il quale ne informa i servizi competenti degli altri Stati dell'Unione. Le registrazioni sono parimenti notificate agli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a cura dell'ufficio.
Chiunque, in uno Stato dell'Unione, provvede alla messa in
vendita o alla commercializzazione del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa d'una nuova varietà, deve usare la denominazione di questa nuova varietà, anche dopo la scadenza della protezione di tale varietà, purchè, conformemente alle disposizioni del paragrafo, a detta utilizzazione non si oppongano diritti anteriori.
Dal giorno in cui un titolo di protezione è stato concesso ad un costitutore o al suo avente causa in uno Stato dell'Unione:
a) la denominazione della nuova varietà non può, in nessuno
degli Stati dell'Unione, essere utilizzata come denominazione di un'altra varietà della stessa specie botanica o d'una specie vicina;
b) la denominazione della nuova varietà è considerata come
designazione generica per questa varietà. Di conseguenza, per una denominazione identica a quella della nuova varietà o che possa dar adito a confusione con essa, nessuno, fatte salve le disposizioni del paragrafo, può chiederne la registrazione, nè ottenere la protezione, a titolo di marchio di fabbrica o di commercio, per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, in uno Stato qualsiasi dell'Unione.
Per lo stesso prodotto è permesso aggiungere alla
denominazione della nuova varietà un marchio di fabbrica o di commercio.
Non sono pregiudicati i diritti precedenti di terzi, inerenti a segni distintivi dei loro prodotti o della loro azienda. Se, in virtù di un diritto anteriore, l'impiego della denominazione di una nuova varietà è vietato a una persona che, conformemente alle disposizioni del paragrafo, è obbligata ad utilizzarlo, il servizio competente esige, ove occorra, che il costitutore o il suo avente causa proponga un'altra denominazione per la nuova varietà.
Storico versioni
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