Convenzione
Art. 8
Durata della protezione
In vigore dal 12 feb 1975
(Durata della protezione)
Il diritto conferito al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa è accordato per una durata limitata. Quest'ultima non può essere inferiore a quindici anni. Per le piante come la vite, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali e le piante ornamentali, la durata minima è di diciotto anni.
La durata della protezione in uno Stato dell'Unione s'intende a
decorrere dalla data della concessione del titolo di protezione.
Ciascuno Stato dell'Unione è autorizzato a stabilire periodi di protezione più lunghi di quelli suindicati e a fissare durate diverse per talune categorie di vegetali, allo scopo di tener conto, in particolare, delle esigenze del regolamento sulla produzione e sul commercio delle sementi e dei fittoni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-8