Convenzione
Art. 6
Condizioni richieste per la protezione
In vigore dal 12 feb 1975
(Condizioni richieste per la protezione)
Il costitutore di una nuova varietà o il suo avente causa
fruisce della protezione prevista nella presente convenzione qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) Indipendentemente dall'origine artificiale o naturale della
varietà iniziale da cui procede, la nuova varietà deve presentare una o più caratteristiche importanti che consentano di distinguerla nettamente da qualsiasi altra varietà l'esistenza della quale, al momento in cui è chiesta la protezione, è notoria. Questa notorietà può essere stabilita da differenti fatti, come: coltivazione o commercializzazione già in corso, iscrizione in un registro ufficiale di varietà eseguita o in corso d'esecuzione, presenza in una collezione di riferimento o esatta descrizione in una pubblicazione.
Le caratteristiche che consentono di definire e di distinguere una nuova varietà possono essere di natura morfologica o fisiologica. In tutti i casi, esse devono poter essere descritte e riconosciute con esattezza.
b) Il fatto che una varietà abbia figurato in esperimenti, sia
stata presentata all'iscrizione o iscritta in un registro ufficiale, non può essere opposto al costitutore di questa varietà o al suo avente causa.
Al momento in cui è chiesta la protezione in uno Stato
dell'Unione, la nuova varietà non deve essere stata offerta in vendita o commercializzata, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, sul territorio di questo Stato, nè, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato.
c) La nuova varietà dev'essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle peculiarità della sua riproduzione sessuata o della sua moltiplicazione vegetativa.
d) La nuova varietà dev'essere stabile nelle sue caratteristiche essenziali, in altri termini permanere conforme alla sua definizione, dopo ogni riproduzione o moltiplicazione oppure, qualora il costitutore abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o di moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
e) La nuova varietà deve ricevere una denominazione conforme alle disposizioni dell'.
La concessione della protezione d'una nuova varietà non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle suindicate, con riserva che il costitutore o il suo avente causa abbia soddisfatto le formalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato, compreso il pagamento delle tasse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-6