Convenzione
Art. 2
Forme di protezione; Significato di "varietà"
In vigore dal 12 feb 1975
(Forme di protezione; Significato di "varietà")
Ciascuno Stato dell'Unione può riconoscere il diritto del
costitutore, previsto nella presente convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto.
Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto
una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica.
Il termine varietà, giusta la presente convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che può essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del
paragrafo dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-2