Convenzione
Art. 5
Diritti protetti; Scopo della protezione
In vigore dal 12 feb 1975
(Diritti protetti; Scopo della protezione)
Il diritto accordato al costitutore di una nuova varietà o al suo avente causa ha per effetto l'obbligo di sottoporre previamente alla sua autorizzazione la produzione, ai fini di smercio commerciale, del materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa come tale di questa nuova varietà, come anche la messa in vendita e la commercializzazione di siffatto materiale. Il materiale di moltiplicazione vegetativa comprende le piante intere. Il diritto del costitutore si estende alle piante d'ornamento o a parti di esse, normalmente commercializzate a scopi diversi dalla moltiplicazione, nel caso in cui fossero utilizzate commercialmente come materiale di moltiplicazione per la produzione di piante d'ornamento o di fiori recisi.
Il costitutore o il suo avente causa può subordinare
l'autorizzazione a condizioni che egli definisce.
L'autorizzazione del costitutore o del suo avente causa non è necessaria per l'impiego della nuova varietà come materiale d'origine per la creazione d'altre nuove varietà, nè per la commercializzazione di queste ultime. Per contro, l'autorizzazione è necessaria qualora l'impiego reiterato della nuova varietà sia necessario per la produzione commerciale di un'altra varietà.
Ciascuno Stato dell'Unione può, sia nella propria
legislazione, sia in accordi particolari secondo l', accordare ai costitutori, per taluni generi e specie botanici, un diritto più esteso di quello definito nel paragrafo del presente articolo e, in particolare, estensibile sino al prodotto commercializzato. Uno Stato dell'Unione che accorda un siffatto diritto ha la facoltà di limitarne il godimento ai cittadini degli Stati dell'Unione che accordano un diritto identico come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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