Convenzione

Art. 3

Trattamento nazionale

In vigore dal 12 feb 1975
(Trattamento nazionale) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai loro cittadini. I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio nè sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varietà che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-3

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