Convenzione
Art. 12
Diritto di priorita
In vigore dal 12 feb 1975
(Diritto di priorita)
Il costitutore o il suo avente causa, il quale ha regolarmente depositato una domanda per ottenere la protezione di una nuova varietà in uno Stato dell'Unione, gode, per eseguire il deposito in altri Stati della Unione, di un diritto di priorità sino al termine di dodici mesi. Questo termine decorre dalla data del deposito della prima domanda. Il giorno del deposito non è compreso nel termine.
Per fruire delle disposizioni del paragrafo precedente, il
nuovo deposito deve comprendere una richiesta di protezione della varietà, la rivendicazione della priorità della prima domanda e, nel termine di tre mesi, una copia dei documenti costituenti siffatta domanda, copia certificata conforme dall'amministrazione che l'ha ricevuta.
Al costitutore o al suo avente causa è concesso un termine di quattro anni, dopo la scadenza del termine di priorità, per fornire allo Stato dell'Unione, presso il quale è stata depositata una domanda di protezione nelle condizioni previste al paragrafo, i documenti complementari e il materiale richiesto dalle leggi e dai regolamenti di questo Stato.
Non possono essere opposti al deposito eseguito nelle
condizioni precedenti i fatti avvenuti durante il termine stabilito al paragrafo, come un altro deposito, la pubblicazione dell'oggetto della domanda o la sua utilizzazione. Questi fatti non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi, nè alcun possesso personale.
Storico versioni
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