Convenzione

Art. 25

Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI

In vigore dal 12 feb 1975
(Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI) Le modalità della cooperazione tecnica e amministrativa dell'Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d'intesa con le Unioni interessate.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-25

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Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI (Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo