Art. 25 · Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI
Convenzione

Art. 25

24 / 47

Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI

In vigore dal 12 feb 1975
(Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI) Le modalità della cooperazione tecnica e amministrativa dell'Unione per la protezione delle nuove piante e delle Unioni amministrate dagli uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà industriale, letteraria e artistica saranno stabilite in un regolamento predisposto dal Governo della Confederazione svizzera d'intesa con le Unioni interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-25