Convenzione
Art. 26
25 / 47Finanze
In vigore dal 12 feb 1975
(Finanze)
Le spese dell'Unione sono coperte mediante:
a) i contributi annui degli Stati dell'Unione;
b) la rimunerazione di prestazioni di servizi;
c) introiti diversi.
Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli
Stati dell'Unione sono ripartiti in tre classi:
1ª classe....................... cinque unità
2ª classe......................... tre unità
3ª classe......................... una unità
Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionalmente al numero
d'unità della classe cui appartiene.
Il valore dell'unità di partecipazione è ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unità.
Ciascuno Stato dell'Unione indica, al momento della sua
accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione può dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe.
Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi prima della fine
dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-26