Convenzione

Art. 39

Riserve

In vigore dal 12 feb 1975
(Riserve) Al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, non dev'essere espressa riserva alcuna.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-39

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Riserve (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo