Convenzione

Art. 41

Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione

In vigore dal 12 feb 1975
(Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione) La presente convenzione è redatta in un esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. Una copia certificata conforme è trasmessa da questo Governo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente convenzione nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli. FATTA a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno. Per la Repubblica federale di Germania: G. v. HAEFTEN Joseph MURMANN Hans SCHADE Per il Belgio: A. BAYOT Per la Francia: Henri FERRU Per l'Italia: Nella mia qualità di plenipotenziario dichiaro che il Governo della Repubblica italiana, prevalendosi della facoltà conferita dal paragrafo dell' della presente convenzione, decide di applicare, per quanto concerne la protezione delle nuove piante; gli della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. TALAMO Per i Paesi Bassi: F. E. NIJDAM Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: Pierson DIXON - 26 novembre 1962 Per la Danimarca: All'atto di firmare la presente convenzione, dichiaro che la mia firma non vincola la Groenlandia nè le Isole Feroè. E. BARTELS - 26 novembre 1962 Per la Svizzera: Agostino SOLDATI - 30 novembre 1962
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-41

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