Atto addizionale

Art. IV

Classi dei contributi degli Stati membri

In vigore dal 12 feb 1975
Articolo IV (Classi dei contributi degli Stati membri) Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unità di quella che hanno scelto in applicazione della convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente atto addizionale.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-aa-iv

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Classi dei contributi degli Stati membri (Art. IV Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo