Art. IV · Classi dei contributi degli Stati membri
Atto addizionale

Art. IV

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Classi dei contributi degli Stati membri

In vigore dal 12 feb 1975
Articolo IV (Classi dei contributi degli Stati membri) Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unità di quella che hanno scelto in applicazione della convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente atto addizionale.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-aa-iv