Atto addizionale
Art. I
[Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)] (2)
In vigore dal 12 feb 1975
ATTO ADDIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 1972 CHE MODIFICA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE PIANTE.
Gli Stati contraenti,
Considerato che, vista l'esperienza acquisita dopo l'entrata in
vigore della convenzione internazionale per la protezione delle nuove piante del 2 dicembre 1961, il sistema di contribuzione degli Stati dell'Unione previsto in detta convenzione non consente una sufficiente differenziazione tra gli Stati dell'Unione per quanto concerne la quota di ciascuno di essi nei contributi totali,
Considerando inoltre che è auspicabile modificare le disposizioni di questa convenzione concernenti, da un lato, i contributi degli Stati dell'Unione e, dall'altro, il diritto di voto nel caso di ritardo del pagamento di questi contributi,
Tenuto conto delle disposizioni dell' di detta
convenzione, Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
[Versione modificata dell' della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)]
L' della convenzione internazionale per la protezione
delle nuove piante, del 2 dicembre 1961, denominata in appresso "Convenzione", è sostituito dal testo seguente:
"Le decisioni del consiglio sono prese alla maggioranza semplice
dei membri presenti, salvo nei casi previsti negli , come anche per il voto sul bilancio di previsione, la determinazione dei contributi di ciascuno Stato dell'Unione, la facoltà prevista nel paragrafo dell', concernente il pagamento della metà del contributo corrispondente alla classe V e per qualsiasi decisione relativa al diritto di voto secondo il paragrafo dell'. In questi quattro ultimi casi, la maggioranza richiesta è quella dei tre quarti dei membri presenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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