Convenzione

Art. 37

Prescrizione di diritti preesistenti

In vigore dal 12 feb 1975
(Prescrizione di diritti preesistenti) La presente convenzione non pregiudica i diritti acquisiti, sia in virtù di legislazioni nazionali degli Stati dell'Unione, sia in virtù di accordi conclusi fra gli Stati.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-37

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