Convenzione
Art. 35
Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita
In vigore dal 12 feb 1975
(Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita)
Nonostante le disposizioni dell', ogni Stato dell'Unione,
senza che sorga un obbligo per gli altri Stati dell'Unione, ha la facoltà di limitare le condizioni richieste per la qualifica di novità previste nell'articolo suddetto, per quanto concerne le varietà di recente creazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione rispetto a detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-35