Convenzione

Art. 34

Territori

In vigore dal 12 feb 1975
(Territori) Ogni Stato dell'Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, se la convenzione è applicabile all'insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all'insieme degli Stati o territori per i quali è abilitato a stipulare. Successivamente esso può, in qualsiasi momento e in virtù di una notifica al Governo della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest'ultimo Governo. Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche menzionate nel paragrafo del presente articolo ne informa gli altri Stati dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-34

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Territori (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo