Convenzione
Art. 34
Territori
In vigore dal 12 feb 1975
(Territori)
Ogni Stato dell'Unione dichiara, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, se la convenzione è applicabile all'insieme oppure a una parte dei suoi territori o a uno, a parecchi o all'insieme degli Stati o territori per i quali è abilitato a stipulare.
Successivamente esso può, in qualsiasi momento e in virtù di una notifica al Governo della Confederazione svizzera, completare questa dichiarazione. La notifica ha effetto trenta giorni dopo la ricezione da parte di quest'ultimo Governo.
Il Governo che ha ricevuto le dichiarazioni e le notifiche
menzionate nel paragrafo del presente articolo ne informa gli altri Stati dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-34