Convenzione

Art. 36

Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio

In vigore dal 12 feb 1975
(Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio) Il costitutore di una nuova varietà protetta in uno Stato oppure il suo avente causa che, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per uno Stato dell'Unione, beneficia in detto Stato della protezione della denominazione di questa varietà come marchio di fabbrica o di commercio per prodotti identici o simili, ai sensi della legislazione sui marchi, può sia rinunciare alla protezione come marchio di fabbrica o di commercio, sia depositare una nuova denominazione per la varietà invece della denominazione precedente. Se, entro un termine di sei mesi, una nuova denominazione non è stata depositata, il costitutore o il suo avente causa non può più far valere diritti sul marchio di fabbrica o di commercio per i prodotti suddetti. Se per la varietà è registrata una nuova denominazione, il costitutore o il suo avente causa può vietare l'impiego della denominazione anteriore alle persone che, prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, erano tenute ad utilizzare la precedente denominazione, soltanto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dalla pubblicazione della registrazione della nuova denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-36

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