Convenzione

Art. 40

Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori

In vigore dal 12 feb 1975
(Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori) La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata. Fatte salve le disposizioni dell' paragrafo, se uno Stato dell'Unione denuncia la convenzione, la denuncia ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione. Qualsiasi Stato dell'Unione può, in ogni momento, dichiarare che la convenzione cessa d'essere applicabile a taluni dei suoi territori o degli Stati o territori per i quali ha fatto la dichiarazione di cui all'. Questa dichiarazione ha effetto alla scadenza del termine di un anno a decorrere dal giorno in cui essa è stata notificata dal Governo della Confederazione svizzera agli altri Stati dell'Unione. Le denunce e le dichiarazioni non pregiudicano i diritti acquisiti, nel quadro della presente convenzione, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nei paragrafi e del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-c-40

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