Atto addizionale

Art. VI

Entrata in vigore

In vigore dal 12 feb 1975
Articolo VI (Entrata in vigore) Il presente atto addizionale entra in vigore conformemente al primo e secondo periodo del paragrafo dell' della convenzione. Rispetto a qualsiasi Stato che deposita il suo strumento di ratifica del presente atto addizionale o il suo strumento di adesione a detto atto dopo la data della sua entrata in vigore, il presente atto addizionale entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di questo strumento.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-aa-vi

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Entrata in vigore (Art. VI Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo