Art. 4

In vigore dal 12 feb 1975
Il decreto di cui all'articolo precedente dovrà rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: a) l'applicabilità alle invenzioni concernenti le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione; b) la possibilità per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varietà vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varietà brevettata, fatta eccezione per le novità vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novità vegetali stesse; c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilità delle nuove varietà vegetali la quale non dovrà estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varietà stesse; d) la non applicabilità ai brevetti per ritrovati vegetali dell' del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facoltà al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie; f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varietà vegetale da brevettare, una particolare denominazione; g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varietà vegetale e per varietà similari; h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto; i) la determinazione delle modalità con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito; l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda; m) la determinazione delle cause di nullità e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali; n) l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varietà vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessità dell'alimentazione umana o del bestiame, nonché di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto; o) la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-rd-4

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