Art. 2
In vigore dal 12 feb 1975
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione e all'articolo VI dell'atto addizionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-rd-2