Art. 5
In vigore dal 12 feb 1975
Il decreto di cui al precedente dovrà altresì stabilire:
a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varietà vegetali, nonché una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;
b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovrà provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque setti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 luglio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI - TANASSI - BISAGLIA - DE MITA - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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