Art. 3

In vigore dal 12 feb 1975
Il Governo è autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell' della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente .
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722#art-rd-3

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