Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972. 52 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Scopo della convenzione; Costituzione di una Unione; Sede dell'Unione(1) Art. 2 Forme di protezione; Significato di "varietà" Art. 3 Trattamento nazionale Art. 4 Generi e specie botanici che devono essere protetti; Possibilità di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale Art. 5 Diritti protetti; Scopo della protezione Art. 6 Condizioni richieste per la protezione Art. 7 Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria Art. 8 Durata della protezione Art. 9 Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti Art. 10 Annullamento e privazione dei diritti protetti Art. 11 Libera scelta dello Stato membro per il deposito della prima domanda di protezione; Deposito in altri Stati membri; Indipendenza di protezione nei diversi Stati membri. Art. 12 Diritto di priorita Art. 13 Denominazione della nuova varieta Art. 14 Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione Art. 15 Organi dell'Unione Art. 16 Composizione del consiglio; Voto Art. 18 Presidente e vicepresidente del consiglio Art. 19 Riunioni del consiglio Art. 20 Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione Art. 21 Compiti del consiglio Art. 22 Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio Art. 23 Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore Art. 24 Funzione di controllo del Governo svizzero Art. 25 Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI Art. 26 Finanze Art. 27 Revisione della convenzione Art. 28 Lingue dell'ufficio e del consiglio Art. 29 Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante Art. 30 Applicazione della convenzione sul piano nazionale;
Accordi particolari per l'impiego in comune di servizi di esame Art. 31 Firma e ratifica; Entrata in vigore Art. 32 Adesione; Entrata in vigore Art. 33 Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibili Art. 34 Territori Art. 35 Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita Art. 36 Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio Art. 37 Prescrizione di diritti preesistenti Art. 38 Composizione di vertenze Art. 39 Riserve Art. 40 Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori Art. 41 Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione Atto addizionale
Art. I [Versione modificata dell'articolo 22 della convenzione (Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio)] (2) Art. II [Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)] Art. III Applicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26 della convenzione Art. IV Classi dei contributi degli Stati membri Art. V Firma; Ratifica; Adesione Art. VI Entrata in vigore Art. VII Riserve Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360