Art. 1
In vigore dal 19 mar 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 16 luglio 1974, n. 722, in base ai quali il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per dare esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità;
Decreta:
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IL D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-12;974#art-1