Art. 1

In vigore dal 19 mar 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 16 luglio 1974, n. 722, in base ai quali il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per dare esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta: . IL D. LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-12;974#art-1

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Art. 1 Norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722. — Testo vigente | Portale Normativo