LEGGE·n. 382·22 maggio 1974
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.
Vigente dal 28 agosto 1974 47 articoli 1 vigenze storicizzate
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compilazione convenzioneConvenzione
Art. 1DefinizioniArt. 2Istituzione di sedi consolariArt. 3Commissione consolare ed exequaturArt. 4Esercizio, a titolo temporaneo, delle funzioni di capo della sede consolareArt. 5Notifiche alle autorità della circoscrizione consolareArt. 6Nazionalità dei funzionari consolariArt. 7Persona dichiarata non grataArt. 8Termine delle funzioni di un membro della sede consolareArt. 9Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraentiArt. 10Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadiniArt. 11Rappresentanza in giudizio dei cittadini dello Stato d'invioArt. 12Rilascio di passaporti e di vistiArt. 13Funzioni in materia di stato civileArt. 14Funzioni notariliArt. 15Funzioni in materia di successioneArt. 16Funzioni in materia di tutela e di curatelaArt. 17Funzioni relative alla navigazioneArt. 18Funzioni relative alla navigazione aereaArt. 19Facilitazioni accordate alle attività della sede consolareArt. 20Uso della bandiera e dello stemma nazionaliArt. 21AlloggioArt. 22Inviolabilità dei locali consolariArt. 23Esenzione fiscale dei locali consolariArt. 24Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolariArt. 25Libertà di movimentoArt. 26Libertà di comunicazioneArt. 27Comunicazione con i cittadini dello Stato di invioArt. 28Informazioni in caso di tutela o di curatela, di neufragio e di incidente aereoArt. 29Comunicazione con le autorità dello Stato di residenzaArt. 30Diritti e tasse consolariArt. 31Protezione dei funzionari consolariArt. 32Inviolabilità personale dei funzionari consolariArt. 33Immunità giurisdizionaleArt. 34Obbligo di rispondere in qualità di testimoneArt. 35Rinunzia ai privilegi ed immunitàArt. 36Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiornoArt. 37Esenzione dal regime di sicurezza socialeArt. 38Esenzione fiscaleArt. 39Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganaleArt. 40Successione di un membro della sede consolare o di un membro della sua famigliaArt. 41Esenzione da prestazioni personaliArt. 42Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenzaArt. 43Esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomaticaArt. 44RatificaArt. 45Entrata in vigore e denuncia della convenzione