Convenzione

Art. 16

Funzioni in materia di tutela e di curatela

In vigore dal 12 set 1974
Funzioni in materia di tutela e di curatela I funzionari consolari possono, in conformità con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorità competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo