Convenzione

Art. 11

Rappresentanza in giudizio dei cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 12 set 1974
Rappresentanza in giudizio dei cittadini dello Stato d'invio Nell'ambito della circoscrizione consolare e subordinatamente alla prassi ed alle procedure in vigore nello Stato di residenza, i funzionari consolari sono autorizzati ad adottare le necessarie disposizioni, per assicurare l'adeguata rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio davanti ai tribunali od alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e interessi di tali cittadini quando, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, essi non abbiano la possibilità di difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-11

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