Convenzione

Art. 14

Funzioni notarili

In vigore dal 12 set 1974
Funzioni notarili 1. Nell'ambito della circoscrizione consolare, i funzionari consolari possono compiere i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che queste non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza; b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato d'invio; c) redigere o certificare contratti conclusi fra cittadini dello Stato d'invio, nonché i loro strumenti unilaterali, sempre che tali contratti o strumenti non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; in ogni caso i funzionari consolari non possono redigere o certificare contratti o strumenti relativi, allo stabilimento o al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio e cittadini dello Stato di residenza quando l'effetto giuridico di tali contratti si presenta unicamente sul territorio dello Stato d'invio o tali contratti devono essere eseguiti su detto territorio, a condizione che essi non siano contrari all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza; e) tradurre e legalizzare ogni tipo di documenti emananti dalle autorità o funzionari dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle fatte dai traduttori giurati di uno dei due Stati; f) autenticare su documenti di ogni genere la firma di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento in questione non sia contrario alle leggi dello Stato di residenza; g) ricevere in deposito contanti o altri titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato d'invio o destinati a tali cittadini, se il deposito non è contrario alla legge dello Stato di residenza; h) compiere altri atti di cui sono incaricati dallo Stato d'invio, a condizione che essi non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza. 2. I contanti i titoli e gli altri beni ricevuti dai funzionari consolari non possono essere esportati dallo Stato di residenza se non in base ai regolamenti di tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-14

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