Convenzione

Art. 15

Funzioni in materia di successione

In vigore dal 12 set 1974
Funzioni in materia di successione 1. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, l'autorità competente di quest'ultimo ne informerà senza indugio la sede consolare e comunicherà ad essa tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, gli aventi diritto con riserva, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'esistenza di testamenti. La stessa autorità farà una analoga notifica alla sede consolare dello Stato d'invio nel caso in cui essa abbia appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. L'autorità competente dello Stato di residenza, avvertirà senza indugio la sede consolare dello Stato d'invio quando l'erede, l'avente diritto o il legatario cui spetta una successione aperta sul territorio dello Stato di residenza, è cittadino dello Stato d'invio. 3. a) L'autorità competente dello Stato di residenza notificherà senza indugio alla sede consolare dello Stato d'invio le misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni di successione che sono rimasti nel territorio dello Stato di residenza in seguito al decesso di un cittadino dello Stato di invio. b) I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per il tramite di un delegato, all'esecuzione delle misure di cui al sottoparagrafo a). c) Su proposta dei funzionari consolari, le misure di cui al sottoparagrafo a) possono essere modificate e revocate quando la loro esecuzione può essere differita. 4. Se, dopo l'adempimento delle formalità di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili od immobili toccano ad un erede, ad un avente diritto o ad un legatario che ha il proprio domicilio o la propria residenza nel territorio dello Stato di invio che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il proprio procuratore, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati alla sede consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto o del legatario, a condizione: a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni di successione o del ricavato della loro vendita; b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati entro il termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; c) che i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 5. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio che si trovi provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza i suoi effetti personali saranno consegnati senza altra formalità alla sede consolare dello Stato di invio, ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la consegna di somme di denaro devono essere osservati anche in questo caso. 6. Le disposizioni dell' della presente convenzione saranno del pari applicabili in materia di successione.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382#art-c-15

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Funzioni in materia di successione (Art. 15 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.) — Testo vigente | Portale Normativo